Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi e riservata a separate  pronunce  la  decisione
delle altre questioni di legittimita' costituzionale  promosse  dalle
Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana e  Sicilia
con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  3,
lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
limitatamente alla parola «anche»; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  4,
ultimo periodo, del d.l. n. 112 del 2008, convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge  n.  133  del  2008,
limitatamente alle parole «Decorsi novanta giorni senza che sia stata
raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere
comunque approvati»; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  9,
del d.l. n. 112 del 2008, convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 2, 3
e 3-ter,  del  d.l.  n.  112  del  2008,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 11, commi 1, 2, 5, 8, 11 e 12 del d.l.  n.  112  del  2008,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento  agli  artt.  2,  14,
114, 117, 118, 119, 120 e 136 della Costituzione, all'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda della Costituzione), all'art. 14, lettera g), del
r.d.lgs. 15 maggio 1946 n.  545  (Approvazione  dello  statuto  della
Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2, al d.P.R. 30 luglio 1950, n.  878  (Norme  di  attuazione
dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche),
ed ai principio di ragionevolezza e di  leale  collaborazione,  dalle
Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria,  Umbria,  Toscana,
Puglia, Campania, Valle d'Aosta e Sicilia con i ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 13, commi 1, 3-bis (come modificato dall'art. 2, comma  39,
lettere a e b, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
finanziaria 2010») e 3-quater, del d.l. n. 112 del  2008,  convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133
del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 117,  118,  119  e  136
Cost., all'art. 14, lettera g), del r.d.lgs. 15 maggio  1946  n.  545
(Approvazione dello  statuto  della  Regione  siciliana),  convertito
dalla legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  2,  al  d.P.R.  30
luglio 1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della  Regione
siciliana in materia di opere pubbliche), ed al  principio  di  leale
collaborazione,  dalle  Regioni  Piemonte,  Emilia-Romagna,   Veneto,
Liguria, Toscana, Puglia, Campania e Sicilia con i  ricorsi  indicati
in epigrafe; 
    Dichiara  cessata  la  materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18,  comma  4-bis,
lettera a), del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185  (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 28 gennaio 2009, n. 2, promossa, in riferimento agli artt.  117
e 118 Cost. ed al principio di leale  collaborazione,  dalla  Regione
Toscana con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara inammissibile il ricorso promosso  dalla  Regione  Lazio
avverso gli artt. 11 e 13 del d.l. n. 112  del  2008,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  n.  133
del 2008, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonche'  ai
principi   di   ragionevolezza,   proporzionalita'   e    di    leale
collaborazione; 
    Dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 11, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, del d.l.  n.
112 del 2008, convertito in legge, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge  n.  133  del  2008,  promosse,  in  riferimento
all'art.  117,  terzo  e   quarto   comma,   Cost.,   dalle   Regioni
Emilia-Romagna,  Liguria  e  Campania  con  i  ricorsi  indicati   in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Silvestri 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola 
 
 
                                                             Allegato 
                     ordinanza letta all'udienza del 23 febbraio 2010 
 
                              Ordinanza 
 
    Ritenuto che la Regione Lazio ha depositato  atto  di  intervento
nel giudizio promosso dalla Regione Campania (reg.  ric.  n.  79  del
2008) avverso gli artt. 11 e 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112   (Disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione  tributaria),  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, chiedendo che le norme impugnate siano dichiarate illegittime. 
    Considerato che  la  Regione  Lazio  ha  impugnato  con  autonomo
ricorso (reg. ric. n. 89 del 2008),  depositato  fuori  termine,  gli
artt. 11 e 13 del d.l. n. 112 del 2008; 
        che, per costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n.
172 del 1994  e  n.  111  del  1975),  nei  giudizi  di  legittimita'
costituzionale in via  principale  non  e'  ammessa  la  presenza  di
soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potesta'
legislativa il cui atto e' oggetto di contestazione; 
        che, d'altra parte, l'ammissibilita' dell'atto di  intervento
della  Regione  Lazio  nel  presente   giudizio   vanificherebbe   la
perentorieta' del termine previsto per il deposito  del  ricorso  nei
giudizi in via principale. 
 
                          Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla Regione  Lazio
nel giudizio promosso dalla Regione Campania. 
 
                       Il Presidente: Amirante