P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione  e  23  comma  3  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, preliminarmente giudica rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
in riferimento agli articoli 2 comma 1, 3 comma 1,  24  comma  1,  25
comma 1, 77 comma 2, 97 comma 1 e 103  comma  2  della  Costituzione,
della norma di cui all'art. 17, comma  30-ter  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102,  come
modificato dall'art. 1, comma  1  lettera  «c»  del  decreto-legge  3
agosto 2009, n. 103, convertito con legge 3  ottobre  2009,  n.  141,
limitatamente ai  periodi  secondo  e  terzo,  laddove  dispone:  «Le
procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento
del  danno  all'immagine  nei  soli  casi   e   nei   modi   previsti
dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine,
il  decorso  del  termine  di  prescrizione  di  cui   al   comma   2
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'  sospeso  fino
alla conclusione del procedimento penale»; 
    Sospende il presente giudizio e, riservatasi ogni altra pronuncia
in rito ed in merito, dispone la trasmissione degli atti  alla  Corte
costituzionale; 
    Ordina che, a cura della segreteria della  sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti ed al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, nonche' sia comunicata ai Presidenti del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati. 
    Spese riservate al definitivo. 
        Cosi' disposto in  Milano,  nella  camera  di  consiglio  del
giorno 19 novembre 2009. 
 
                        Il Presidente: Vetro