P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 2 comma 1, 3 comma 1, 24 comma 1, 25 comma 1, 77 comma 2, 97 comma 1 e 103 comma 2 della Costituzione, della norma di cui all'art. 17, comma 30-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1 lettera «c» del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito con legge 3 ottobre 2009, n. 141, limitatamente ai periodi secondo e terzo, laddove dispone: «Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale»; Sospende il presente giudizio e, riservatasi ogni altra pronuncia in rito ed in merito, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Spese riservate al definitivo. Cosi' disposto in Milano, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009. Il Presidente: Vetro