P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87: 
        1)  solleva,  in  quanto  rilevante  e   non   manifestamente
infondata, in relazione agli artt. 3,  24  e  111,  primo  e  secondo
comma, della Costituzione, la questione di legittimita' dell'articolo
109 c.p.c, nella parte in cui non consente di  sottoporre  a  reclamo
davanti al Tribunale, in composizione collegiale,  le  ordinanze  del
giudice istruttore materia di revoca  o  modifica  dei  provvedimenti
temporanei  ed  urgenti   emessi   dal   presidente   del   tribunale
nell'interesse della prole e dei  coniugi  ai  sensi  dell'art.  708,
terzo comma, c.p.c.; 
        2)  ordina  la  sospensione  del  presente  procedimento  per
pregiudizialita' costituzionale; 
        3) ordina l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale in Roma; 
        4) ordina la notificazione del  presente  provvedimento  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti di causa; 
        5)  ordina  la  comunicazione  della  presente  ordinanza  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
        6) manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
 
                       Il Presidente: Pisotti 
 
 
                                          Il giudice relatore: Cugusi