P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87: 1) solleva, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' dell'articolo 109 c.p.c, nella parte in cui non consente di sottoporre a reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, le ordinanze del giudice istruttore materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell'art. 708, terzo comma, c.p.c.; 2) ordina la sospensione del presente procedimento per pregiudizialita' costituzionale; 3) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; 4) ordina la notificazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti di causa; 5) ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 6) manda alla cancelleria per gli adempimenti. Il Presidente: Pisotti Il giudice relatore: Cugusi