Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  4,  comma  1,
lettera b), della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1
(Modifiche alle disposizioni generali del servizio  idrico  integrato
di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26  «Disciplina  dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in  materia  di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo  del  sottosuolo  e  di
risorse idriche»), nella parte in cui aggiunge la lettera  h-ter)  al
comma 1 dell'art. 44 della legge della  stessa  Regione  12  dicembre
2003, n. 26 (Disciplina dei servizi  locali  di  interesse  economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti,  di  energia,  di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della  legge
della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce
la lettera e) del comma 2 e il secondo periodo del comma 4  dell'art.
48 della legge n. 26 del 2003 della stessa Regione; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della  legge
della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce
il comma 1 dell'art. 51 della legge  n.  26  del  2003  della  stessa
Regione; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  1,
lettere p), q) ed r), e dell'art. 15,  comma  9,  della  legge  della
Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in  materia  di
ambiente e  servizi  di  interesse  economico  generale  -  Collegato
ordinamentale). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 23 aprile 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola