Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), nella parte in cui aggiunge la lettera h-ter) al comma 1 dell'art. 44 della legge della stessa Regione 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce la lettera e) del comma 2 e il secondo periodo del comma 4 dell'art. 48 della legge n. 26 del 2003 della stessa Regione; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 51 della legge n. 26 del 2003 della stessa Regione; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e dell'art. 15, comma 9, della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Gallo Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 aprile 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola