P. Q. M. Ricorre alla ecc.ma Corte costituzionale affinche' la stessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte deduzioni - la illegittimita' costituzionale dei seguenti articoli della Legge Regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante «Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarita' contributiva per i lavori pubblici», pubblicata sul B.U.R. n. 5 del 27 gennaio 2010: art. 1 (Oggetto e finalita'), comma 1; art. 2 (Ambito di applicazione); art. 13 (Aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza), comma 3; art. 15 (Responsabile del procedimento); art. 16 (Incentivo per la progettazione e per le attivita' tecnico-amministrative connesse); art. 19 (Qualita' dei progetti e dei soggetti partecipanti alle gare), comma 1; articolo 20 (Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro), comma 3; art. 22 (Attivita' di manutenzione), commi 3 e 4; art. 28 (Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa); per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed 1), nonche' terzo comma, Cost.. Si deposita la seguente documentazione: 1) copia autentica dell'estratto del verbale relativo alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2010, con l'allegata relazione; 2) copia della Legge Regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante «Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarita' contributiva per i lavori pubblici», pubblicata sul B.U.R. n. 5 del 27 gennaio 2010. Roma, addi' 25 marzo 2010 L'Avvocato dello Stato: Caselli