P. Q. M.  
 
    Ricorre alla ecc.ma  Corte  costituzionale  affinche'  la  stessa
voglia dichiarare - in accoglimento delle  suesposte  deduzioni -  la
illegittimita'  costituzionale  dei  seguenti  articoli  della  Legge
Regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante  «Disciplina  regionale  dei
lavori pubblici e norme in materia di regolarita' contributiva per  i
lavori pubblici», pubblicata sul B.U.R. n. 5 del 27 gennaio 2010: 
        art. 1 (Oggetto e finalita'), comma 1; 
        art. 2 (Ambito di applicazione); 
        art. 13 (Aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei
costi per la sicurezza), comma 3; 
        art. 15 (Responsabile del procedimento); 
        art. 16 (Incentivo per la progettazione e  per  le  attivita'
tecnico-amministrative connesse); 
        art. 19 (Qualita' dei progetti e  dei  soggetti  partecipanti
alle gare), comma 1; articolo 20 (Servizi attinenti  all'architettura
e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro), comma 3; 
        art. 22 (Attivita' di manutenzione), commi 3 e 4; 
        art. 28 (Commissione giudicatrice nel caso di  aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa); 
per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed 1),  nonche'
terzo comma, Cost.. 
    Si deposita la seguente documentazione: 
        1) copia autentica dell'estratto del  verbale  relativo  alla
deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  12  marzo  2010,  con
l'allegata relazione; 
        2) copia della Legge Regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante
«Disciplina regionale dei lavori  pubblici  e  norme  in  materia  di
regolarita' contributiva  per  i  lavori  pubblici»,  pubblicata  sul
B.U.R. n. 5 del 27 gennaio 2010. 
          Roma, addi' 25 marzo 2010 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Caselli