Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in persona Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato nei confronti Provincia Autonoma di Bolzano in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 4 dell'8 febbraio 2010 pubblicata sul BUR n. 8 del 23 febbraio 2010 recante «Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni», quanto all'art. 7, comma secondo. La legge in epigrafe viene impugnata giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010 quanto all'art. 7, comma 2 per violazione dell'art. 75, secondo comma, Cost, e degli articoli 4, 5, 8, 9 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il trentino Alto Adige» per le seguenti motivazioni. La legge provinciale n. 4 del 2010 istituisce e disciplina il Consiglio dei Comuni, quale organo di consultazione e di collaborazione tra la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni del territorio provinciale, composto dai sindaci e dagli assessori comunali di comuni altoatesini nonche' da ex sindaci degli stessi. L'art. 7, comma 2, nel disciplinare l'iniziativa referendaria abrogativa da parte del Consiglio dei Comuni, prevede che «il Consiglio, con il voto favorevole di due terzi dei componenti, puo' richiedere il referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all'art. 6, comma 1». Il contenuto della disposizione qui censurata si completa, dunque, attraverso il rinvio al precedente sesto comma della medesima legge provinciale. Tale ultima disposizione, nel disciplinare i casi in cui il Consiglio e' chiamato a rendere parere obbligatorio menziona - tra l'altro - le materie che riguardano i tributi locali o la finanza locale nonche' i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale. 1) La disposizione qui censurata si pone, innanzitutto, in contrasto con lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige tenuto conto che le materie tributarie e di bilancio non rientrano in alcuna delle competenze normative spettanti alla Provincia autonoma elencate negli artt. 8 e ss. dello Statuto speciale di che, in ogni caso, per espressa previsione statutaria devono svolgersi in armonia con la Costituzione (ex artt. 4 e 5, d.P.R. n. 670 del 1972). E' pur vero che, con particolare riferimento all'istituto del referendum, l'art. 47 dello Statuto speciale, demanda alla legge provinciale la possibilita' di determinare, tra l'altro, l'esercizio del diritto di' iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo ma precisando, pur sempre, che quanto sopra potra' avvenire «in armonia con la Costituzione oltre che con i principi dell'ordinamento giuridico» e, dunque, implicitamente richiamando i limiti di cui all'invocato art. 75, comma 2 della Cost., richiamato in epigrafe. 2) Tale disposizione costituzionale, in armonia con la quale, come gia' osservato, dovrebbe svolgersi la potesta' normativa regionale, sancisce espressamente il divieto di referendum popolare abrogativo «per le leggi tributarie e di bilancio». Di qui il rilievo di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge della provincia autonoma di Bolzano in combinato disposto con l'art. 6 della medesima legge provinciale che consente al Consiglio provinciale di indire referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale anche nelle predette materie, sebbene espressamente escluse dalla menzionata disposizione costituzionale. Codesta ecc.ma Corte, oltre a sottolineare come la normativa oggetto del quesito referendario non possa riguardare le leggi di bilancio e tributarie, non ha mancato di evidenziare, altresi', che «l'interpretazione letterale dell'art. 75, secondo comma, Cost., deve essere integrata con criterio logico sistematico, per cui vanno sottratte a referendum quelle disposizioni produttive di effetti collegati in modo cosi' stretto all'ambito di operativita' delle leggi espressamente indicate dall'art. 75 Cost, da far risultare sottintesa la preclusione». (Corte cost. sent. n. 16/78 e sent. n. 51/2000). Di qui la contrarieta' alla norma costituzionale in epigrafe non solo del richiamo alle leggi tributarie e di bilancio operato dalla prima parte dell'art. 6 ma anche dei disegni di legge finanziaria degli enti locali di cui alla seconda parte della medesima disposizione di legge. 3) L'art. 7 seconda parte della legge provinciale n. 4 del 2010 si conclude statuendo che «Si applica, in quanto compatibile, il Capo II della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche. Il capo II della legge provinciale n. 11/2005 richiamata dall'art. 7 disciplina il referendum abrogativo regolandone ogni aspetto: dai presupposti (art. 5) alla modalita' di presentazione della richiesta (art. 6) al procedimento di indizione ecc. E' possibile rilevare che, nel disciplinare i presupposti della presentazione del referendum, il secondo comma dell'art. 5 della menzionata legge provinciale n. 5 del 2005 sancisce tra l'altro, che «Il referendum abrogativo non puo' essere richiesto per le leggi tributarie e di bilancio». Il mero riferimento all'applicazione, «in quanto compatibile,» dell'intero titolo secondo contenuta nell'art. 7, tuttavia, non consente di ricostruire il significato della disposizione qui censurata nel senso che essa escluda la possibilita' di indire il referendum anche su materie tributarie e di bilancio. Al contrario, l'insanabile contraddizione tra le due normative emanate dalla provincia autonoma di Bolzano quanto alle materie oggetto di referendum, fa si' che il presupposto di compatibilita' indicato dall'art. 7 ultima parte della legge in epigrafe, impedisca di richiamare l'espressa esclusione delle materie tributarie e di bilancio operata dal secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 57/2005 sopra riportato. Resta, pertanto, confermata la censura di illegittimita' costituzionale nei termini suesposti.