P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata  per  contrasto
con  gli  articoli  3  e  27,  terzo  comma  Cost.  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  62-bis,  secondo  comma  c.p.,
come riformulato dall'art. 1, legge 5 dicembre 2005,  n.  251,  nella
parte in cui, nel caso di recidivo reiterato ex art. 99, quarto comma
c.p., chiamato a rispondere di taluno dei  delitti  di  cui  all'art.
407, comma 2, lettera a) c.p.p., per il quale sia prevista  una  pena
non inferiore nel minimo a cinque anni, non consente di  fondare  sui
parametri di cui al secondo comma dell'art. 133 c.p., in  particolare
sul   comportamento   susseguente   al    reato,    la    concessione
dell'attenuante di cui all'art. 62-bis, primo comma c.p. 
    Sospende il processo e ordina la  trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale. 
    Dispone che l'ordinanza, di cui e' data  lettura  in  udienza  al
p.m.  e  al  difensore  dell'imputato,  nonche'  alle  parti  civili,
rappresentate dai difensori, sia notificata all'imputato assente. 
    Dispone inoltre che l'ordinanza sia notificata al Presidente  del
Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e  del
Senato della Repubblica. 
        Perugia, 28 aprile 2009 
 
                       Il giudice: Ricciarelli