P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62-bis, secondo comma c.p., come riformulato dall'art. 1, legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui, nel caso di recidivo reiterato ex art. 99, quarto comma c.p., chiamato a rispondere di taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., per il quale sia prevista una pena non inferiore nel minimo a cinque anni, non consente di fondare sui parametri di cui al secondo comma dell'art. 133 c.p., in particolare sul comportamento susseguente al reato, la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis, primo comma c.p. Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza al p.m. e al difensore dell'imputato, nonche' alle parti civili, rappresentate dai difensori, sia notificata all'imputato assente. Dispone inoltre che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Perugia, 28 aprile 2009 Il giudice: Ricciarelli