P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'arti, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 297 nella parte in cui non prevede che anche per i titolari di trattamenti pensionistici diretti liquidati sino alla data del 31 dicembre 1994 l'indennita' integrativa speciale sia parte integrante del trattamento pensionistico. Sospende il giudizio ed ordina alla segreteria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto in Bari, nella Camera di Consiglio del diciassette aprile duemilanove. Il giudice: Raeli