P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente  infondata
la questione di legittimita'  costituzionale  dell'arti,  comma  776,
della legge 27 dicembre 2006, n. 297 nella parte in cui  non  prevede
che  anche  per  i  titolari  di  trattamenti  pensionistici  diretti
liquidati  sino  alla  data  del  31   dicembre   1994   l'indennita'
integrativa   speciale   sia   parte   integrante   del   trattamento
pensionistico. 
    Sospende il giudizio ed ordina alla  segreteria  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che, a cura della segreteria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
    Cosi'  provveduto  in  Bari,  nella  Camera  di   Consiglio   del
diciassette aprile duemilanove. 
 
                          Il giudice: Raeli