P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di misure di prevenzione si svolga in pubblica udienza; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, 11 novembre 2009. Il Presidente: Cosentino L'estensore: Fiandanese