P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all'articolo  117,  primo  comma,  Costituzione,  la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 4 della legge  27  dicembre
1956, n. 1423 e dell'articolo 2-ter della legge 31  maggio  1965,  n.
575, nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte,  il
procedimento in  materia  di  misure  di  prevenzione  si  svolga  in
pubblica udienza; 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
sia comunicata ai Presidenti del  Senato  della  Repubblica  e  della
Camera dei deputati. 
    Cosi' deciso in Roma, 11 novembre 2009. 
 
                      Il Presidente: Cosentino 
 
 
                                              L'estensore: Fiandanese