P. Q. M. Il Tribunale dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 155-quater, 2652 e 2653 c.c., nella parte in cui non contemplano la trascrivibilita' della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale, proposto dal coniuge che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile e che richieda l'affidamento della prole, al fine di rendere il futuro eventuale provvedimento di assegnazione opponibile ai terzi che abbiano acquistato sull'immobile diritti dopo la proposizione della domanda stessa; Ordina alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte Costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Si comunichi alla reclamante, al Conservatore dei R.R.I.I. di Napoli 2 ed al p.m. sede, a cura della cancelleria. Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12 gennaio 2010. Il Presidente: De Risi Il giudice estensore: Lupi