P. Q. M. 
 
    Il  Tribunale  dichiara  rilevante  per   il   giudizio   e   non
manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 29, 30 e  31
della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli
artt.  155-quater,  2652  e  2653  c.c.,  nella  parte  in  cui   non
contemplano  la  trascrivibilita'   della   domanda   giudiziale   di
assegnazione  della  casa  familiare  contenuta  in  un  ricorso  per
separazione giudiziale, proposto dal coniuge che non sia titolare  di
diritti  reali  o  di  godimento   sull'immobile   e   che   richieda
l'affidamento della prole, al fine di  rendere  il  futuro  eventuale
provvedimento  di  assegnazione  opponibile  ai  terzi  che   abbiano
acquistato sull'immobile diritti dopo la proposizione  della  domanda
stessa; 
    Ordina alla Cancelleria di notificare la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di darne comunicazione
al Presidente del Senato della  Repubblica  ed  al  Presidente  della
Camera dei Deputati; 
    Dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte Costituzionale; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Si comunichi alla reclamante, al  Conservatore  dei  R.R.I.I.  di
Napoli 2 ed al p.m. sede, a cura della cancelleria. 
    Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12  gennaio
2010. 
 
                       Il Presidente: De Risi 
 
 
                                           Il giudice estensore: Lupi