P. Q. M. 
 
    Visti gli  artt.134  della  Costituzione  e  23  della  legge  n.
87/1953; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e, per l'effetto; 
    Dichiara   la   sospensione   dell'emarginato   procedimento   di
esecuzione. 
    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per   la
comunicazione ai Presidenti delle due Camere  del  Parlamento.  Manda
alla Cancelleria  per  la  notifica  del  presente  provvedimento  al
condannato presso il difensore e al difensore. 
        Bergamo, 8 giugno 2009 
 
                         Il Giudice: Sanesi