P. Q. M. Visti gli artt.134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, per l'effetto; Dichiara la sospensione dell'emarginato procedimento di esecuzione. Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla Cancelleria per la notifica del presente provvedimento al condannato presso il difensore e al difensore. Bergamo, 8 giugno 2009 Il Giudice: Sanesi