P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per  i  motivi
sopra indicati, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
10-bis, d.lgs. n. 286/1998 per violazione degli  artt.  3,  25  e  27
della Costituzione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone  la  immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che la presente ordinanza, sia notificata alle  parti,  al
pubblico ministero, alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  a
cura della cancelleria. 
        Cagliari, addi' 11 marzo 2010 
 
               Il Giudice di pace coordinatore: Melis