P. Q. M. Visti gli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per i motivi sopra indicati, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998 per violazione degli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, sia notificata alle parti, al pubblico ministero, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato a cura della cancelleria. Cagliari, addi' 11 marzo 2010 Il Giudice di pace coordinatore: Melis