Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 8, comma  1,  lettera  f),  10,  comma  1,
lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma  1,  lettere
b) e c), e 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione), promosse  dalla  Regione  Siciliana,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe, in riferimento agli articoli 81 e  119,  quarto
comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36,  37  dello  statuto
della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946  n.
455, recante «Approvazione dello Statuto  della  Regione  siciliana»,
convertito in legge  costituzionale  dalla  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 2); all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965,  n.  1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria)  ed  al  d.P.R.  1°  dicembre1961,  n.  1825  (Norme  di
attuazione dello  Statuto  della  Regione  siciliana  in  materia  di
demanio e patrimonio); 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 27, comma 7, della medesima legge  5  maggio
2009, n. 42,  promossa  dalla  Regione  Siciliana,  con  il  medesimo
ricorso, in riferimento  all'art.  43  dello  statuto  della  Regione
Siciliana. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola