Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), promosse dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) ed al d.P.R. 1° dicembre1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio); 2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 7, della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, promossa dalla Regione Siciliana, con il medesimo ricorso, in riferimento all'art. 43 dello statuto della Regione Siciliana. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Gallo Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola