Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge  5
marzo 2010, n. 29  (Interpretazione  autentica  di  disposizioni  del
procedimento  elettorale  e  relativa  disciplina   di   attuazione),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 25, 48,  70,  72,  76,
77, 102, 104, 111, 114, 120 e 122, primo comma,  della  Costituzione,
ed all'art. 5 della legge  costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1
(Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale  e  l'autonomia  statutaria  delle  Regioni),  dalle
Regioni Lazio, Piemonte e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: De Siervo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola