Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla Regione Puglia avverso l'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Napolitano Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola