Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara inammissibile il ricorso indicato in  epigrafe  proposto
dalla Regione Puglia avverso l'art. 17, comma  23,  lettera  e),  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, in  riferimento  agli  artt.  117  e  119  della
Costituzione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola