Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    a) Dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma
5, lettera a), della legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  4
giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di  sviluppo  economico
regionale, sostegno al  reddito  dei  lavoratori  e  delle  famiglie,
accelerazione di lavori pubblici); 
    b)  Dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 5, lettere b), c), e  dell'art.  7,
comma 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia  n.  11  del
2009, proposte in riferimento all'art. 4, primo  comma,  della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia Giulia), «in relazione all'art.  117,  secondo  comma,
lettere e) e l)», nonche' in riferimento all'art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 
    c)  Dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 5, lettera k),  della  legge  della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2009, proposta in riferimento
all'art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963 «in
relazione all'art. 117, secondo comma,  lettere  e)  e  l)»,  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Quaranta 
 
 
                       Il cancelliere:Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola