P. Q. M. 
 
      
      
      
    Visti gli artt. 134 Cost e 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  37,
dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  l'eccezione  di
illegittimita' costituzionale dell'art.  7  lett.  a)  del  d.lgs  30
dicembre 1992, n. 504 per contrasto con gli artt. 2,  3  e  38  della
Costituzione Italiana; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  a  cura  della
cancelleria,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e   sia
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. 
        Roma, addi' 28 gennaio 2010 
      
 
                       Il Presidente: Altieri