P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 37, dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 lett. a) del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione Italiana; Sospende il giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Roma, addi' 28 gennaio 2010 Il Presidente: Altieri