P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo  Regionale  della  Sardegna,  Sezione
Prima, letto l'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata, in  relazione  all'art.  3,
lettera e), dello statuto speciale per la Regione  Sardegna,  di  cui
alla legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  3  e  all'art.  117,
secondo comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  comma  9,  della  legge
regionale della Sardegna 7 agosto 2007, n.  5,  nella  parte  in  cui
continua a parametrare  la  non  esercitabilita'  della  facolta'  di
previsione, nel bando, dell'esclusione automatica  ad  un  numero  di
offerte  ammesse  inferiore   a   cinque,   secondo   la   previgente
legislazione  nazionale,  anziche'  a  dieci,  secondo   la   vigente
legislazione nazionale. 
    Sospende  medio  tempore  il  presente  giudizio  con  rinvio  al
definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria del  Tribunale,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al  Presidente  della
Giunta regionale della Sardegna, nonche' comunicata al Presidente del
Consiglio regionale della Sardegna. 
    Dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  della
conseguente pronuncia della Corte costituzionale decorre  il  termine
perentorio di mesi  sei  per  la  riassunzione  in  questa  sede  del
giudizio medio tempore sospeso con la presente ordinanza. 
    Cosi' deciso in Cagliari nella Camera di consiglio del  giorno  4
novembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Numerico 
 
 
                       Il consigliere: Maggio 
 
 
                        L'estensore: Rovelli