P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 9, della legge regionale della Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, nella parte in cui continua a parametrare la non esercitabilita' della facolta' di previsione, nel bando, dell'esclusione automatica ad un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, secondo la previgente legislazione nazionale, anziche' a dieci, secondo la vigente legislazione nazionale. Sospende medio tempore il presente giudizio con rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria del Tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale della Sardegna, nonche' comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della conseguente pronuncia della Corte costituzionale decorre il termine perentorio di mesi sei per la riassunzione in questa sede del giudizio medio tempore sospeso con la presente ordinanza. Cosi' deciso in Cagliari nella Camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009. Il Presidente: Numerico Il consigliere: Maggio L'estensore: Rovelli