P. Q. M. Il giudice di pace di Pontassieve, avv. Carla De Santis; Visti gli artt. 134 e ss. della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Ritenuta la rilevanza ai fini del giudizio e la non manifesta infondatezza solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 97 della Costituzione della Repubblica italiana. Sospende il presente processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Pontassieve, l'11 maggio 2010 Il giudice di pace: De Santis