P. Q. M. 
 
    Il giudice di pace di Pontassieve, avv. Carla De Santis; 
    Visti gli artt. 134 e ss. della Costituzione e 23 della legge  n.
87 dell'11 marzo 1953; 
    Ritenuta la rilevanza ai fini del giudizio  e  la  non  manifesta
infondatezza solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, per contrasto con gli  artt.
2, 3, 24, 25, 27, 97 della Costituzione della Repubblica italiana. 
    Sospende il presente processo e ordina la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale; 
    Manda alla Cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza
al Presidente del Consiglio dei Ministri, al  Presidente  del  Senato
della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. 
        Cosi' deciso in Pontassieve, l'11 maggio 2010 
 
                    Il giudice di pace: De Santis