Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 36,  comma  2,
dell'art. 37, comma 1, e dell'art. 48, comma  6,  della  legge  della
Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per
l'adempimento degli  obblighi  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee.
Attuazione della direttiva 2006/123/CE.  Attuazione  dell'articolo  7
della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli
selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia  di
igiene per  gli  alimenti  di  origine  animale.  Modifiche  a  leggi
regionali in materia di sportello unico per le attivita'  produttive,
di  interventi  sociali  e  artigianato,  di  valutazione  ambientale
strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico  marittimo,  di
cooperazione   allo   sviluppo,   partenariato    internazionale    e
programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela
dell'ambiente naturale, di innovazione - Legge comunitaria 2008); 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 37, comma 2, della medesima legge  regionale
n. 13 del 2009, promossa,  in  riferimento  all'art.  4  della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia Giulia), nonche' agli artt. 3 e 117, primo  e  secondo
comma, lettere a)  e  s),  della  Costituzione,  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Maddalena 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 1° luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola