Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3 e 12, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale); 2) Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009 promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e agli artt. 3, lettera a), e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe; 3) Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 5, lettera a), dello statuto della Regione Sardegna e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 5 dello statuto della Regione Sardegna, all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Mazzella Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 7 luglio 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola