Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2,
3 e 12, della legge della  Regione  Sardegna  7  agosto  2009,  n.  3
(Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale); 
    2)  Dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  3,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Sardegna n. 3 del 2009 promossa  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione e agli artt. 3, lettera a), e 5  della
legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale  per  la
Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  Dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  9,  comma  3,  della  legge  della  Regione
Sardegna n. 3 del 2009, promossa dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in riferimento all'art. 5, lettera a), dello statuto  della
Regione Sardegna e al  principio  di  leale  collaborazione,  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    4)  Dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  9,  comma  4,  della  legge  della  Regione
Sardegna n. 3 del 2009, promossa dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in riferimento agli artt. 3 e 5 dello statuto della Regione
Sardegna, all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
e al principio di leale collaborazione, con il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Mazzella 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 7 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola