per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, lettere a) e b), e comma 22, lettera o), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d), della citata legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Orvieto, dal Giudice di pace di Cuneo, dal Giudice di pace di Vigevano e dal Giudice di pace di Gubbio con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Frigo Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 luglio 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola