per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 10-bis e  16,  comma  1,  del
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  dello  straniero),  rispettivamente   aggiunto   e
modificato dall'art. 1, comma 16,  lettere  a)  e  b),  e  comma  22,
lettera o), della legge  15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in
materia di  sicurezza  pubblica),  e  dell'art.  62-bis  del  decreto
legislativo 28 agosto 2000, n.  274  (Disposizioni  sulla  competenza
penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della  legge  24
novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17,  lettera  d),
della citata legge n. 94 del 2009,  sollevate,  in  riferimento  agli
artt. 2, 3, 10, 13, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, dal
Giudice di pace di Orvieto, dal Giudice di pace di Cuneo, dal Giudice
di pace di Vigevano e dal Giudice di pace di Gubbio con le  ordinanze
indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                         Il redattore: Frigo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'8 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola