P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,
n. 1 e 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli  articoli  23,  quinto  comma,  24,
primo comma, e 17-bis, secondo comma, del r.d. 22  gennaio  1934,  n.
37, come novellato dal  d.l.  21  maggio  2003,  n.  112,  nel  testo
integrato dalla relativa legge di conversione, per  violazione  degli
articoli 3, 4, 41, 24, 97 e 117 della Costituzione; 
    Sospende il giudizio; 
    Ordina la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
disponendo la notifica della presente ordinanza alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e alle parti in causa e  la  comunicazione  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Manda alla cancelleria per l'esecuzione. 
    Cosi' deciso in Milano nella Camera di consiglio  del  giorno  19
novembre 2009. 
 
                Il Presidente ed estensore: Giordano