P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 23 e seguenti legge  11  marzo  1953,  n.  87,
14-ter, 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354,  come  modificato
dalla legge 15 luglio 2009, n. 94; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera
i), della legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi'  come  modificato  dalla
legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25,  lettera  f)  n.  2.4,
nella parte in cui limita la permanenza all'aperto ad una durata  non
superiore a due ore al giorno, per contrarieta' agli artt. 27,  terzo
comma e 32, primo comma, Cost.; 
    Dichiara, altresi', rilevante e non manifestamente  infondata  la
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  41-bis,  comma
2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354  cosi'  come
modificato dalla legge 15 luglio 2009,  n.  94,  art.  2,  comma  25,
lettera f) n. 2.4, nella parte in cui prevede l'adozione di tutte  le
necessarie misure di  sicurezza,  anche  attraverso  accorgimenti  di
natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che  sia
assicurata   l'assoluta   impossibilita'   di   cuocere   cibi,   per
contrarieta' agli artt. 3, primo comma  e  27,  terzo  comma,  Cost.,
nonche' al principio di ragionevolezza; 
    Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla
Corte costituzionale; 
    Dispone la sospensione del presente procedimento in attesa  della
decisione della Corte medesima. 
    Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge, la notifica
all'interessato, ed al pubblico ministero,  nonche'  per  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e per la  notifica
della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cuneo, addi' 20 gennaio 2010 
 
       Il Magistrato di sorveglianza: dott. Pier Marco Salassa