P. Q. M. Visti gli articoli 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87, 14-ter, 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera i), della legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi' come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lettera f) n. 2.4, nella parte in cui limita la permanenza all'aperto ad una durata non superiore a due ore al giorno, per contrarieta' agli artt. 27, terzo comma e 32, primo comma, Cost.; Dichiara, altresi', rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi' come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lettera f) n. 2.4, nella parte in cui prevede l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilita' di cuocere cibi, per contrarieta' agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma, Cost., nonche' al principio di ragionevolezza; Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Corte medesima. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge, la notifica all'interessato, ed al pubblico ministero, nonche' per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cuneo, addi' 20 gennaio 2010 Il Magistrato di sorveglianza: dott. Pier Marco Salassa