Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 36 del decreto  legislativo  28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice
di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24  novembre  1999,  n.
468), come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge  20  febbraio
2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in  materia  di
inappellabilita' delle sentenze di  proscioglimento),  sollevata,  in
riferimento all'art. 111,  secondo  comma,  della  Costituzione,  dal
Tribunale di Pordenone con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                       Il cancelliere: Milana 
 
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 2010. 
 
                       Il cancelliere: Milana