Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pordenone con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Napolitano Il cancelliere: Milana Depositata in cancelleria il 15 luglio 2010. Il cancelliere: Milana