Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 2, legge della  Regione  Toscana  9
giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe
e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), promossa,
in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a)  e  b),  della
Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli articoli 2, comma 4, e 6, commi 11, 35, 43, 51  e  55,  lettera
d), della medesima legge  della  Regione  Toscana  n.  29  del  2009,
promosse dal Presidente del Consiglio dei  ministri  con  il  ricorso
indicato in epigrafe, in riferimento all'articolo 117, secondo comma,
lettere a) e b), e nono comma, della Costituzione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola