Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2 e n.  3,  della  legge  24
gennaio 1979, n. 18  (Elezione  dei  membri  del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 48,
49, 51, 56, 57 e 97 della Costituzione, nonche' agli artt. 10,  11  e
117  della  Costituzione,  in  relazione  all'art.  10  del  Trattato
sull'Unione  europea,  agli  artt.  1,  2  e  7  dell'Atto   relativo
all'elezione dei rappresentanti del Parlamento  europeo  a  suffragio
universale diretto, allegato alla  Decisione  del  Consiglio  del  20
settembre 1976, n.  76/787/CECA/CEE/Euratom,  come  modificato  dalla
Decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom e agli
artt.  10,  11,  39  e  40  della  Carta  dei  diritti   fondamentali
dell'Unione europea, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio
con le ordinanze in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola