Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  119,  secondo
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato  preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e   della
liquidazione  coatta  amministrativa),  nel  testo   anteriore   alle
modifiche apportate dal decreto legislativo  9  gennaio  2006,  n.  5
(Riforma organica della  disciplina  delle  procedure  concorsuali  a
norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal
decreto  legislativo  12  settembre  2007,   n.   169   (Disposizioni
integrative e correttive al r. d. 16 marzo 1942, n. 267,  nonche'  al
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata  e  della
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo  1,  commi
5, 5-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte  in  cui  fa
decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e gia'  individuati
sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo  avverso
il decreto motivato del tribunale di chiusura del  fallimento,  dalla
data di pubblicazione dello stesso nelle forme  prescritte  dall'art.
17 della stessa  legge  fallimentare,  anziche'  dalla  comunicazione
dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo  lettera  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento  ovvero  a  mezzo  di  altre   modalita'   di
comunicazione previste dalla legge. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                       Il cancelliere: Milana 
 
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 2010. 
 
                       Il cancelliere: Milana