Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 180,  comma  4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada), come integrato dall'art. 3, comma 17, del  decreto-legge  27
giugno 2003, n.  151  (Modifiche  ed  integrazioni  ad  codice  della
strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2003,
n. 214, promosso dal Giudice di  pace  di  Genova,  nel  procedimento
vertente tra la AMIU s.p.a. - Azienda multiservizi e d'igiene  urbana
di Genova e il Prefetto di Genova, con ordinanza del 24 luglio  2008,
iscritta al n. 96 del registro  ordinanze  2009  e  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  14, 1ª  serie   speciale,
dell'anno 2009. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  AMIU  s.p.a.  -   Azienda
multiservizi e d'igiene urbana di Genova; 
    Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore
Alfio Finocchiaro; 
    Udito l'avvocato Paolo  Pugliese  per  l'AMIU  s.p.a.  -  Azienda
multiservizi. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Giudice di pace di  Genova  -  nel  corso  del  giudizio,
promosso  dal  legale  rappresentante  dell'AMIU  s.p.a.  -   Azienda
multiservizi e d'igiene urbana  di  Genova,  ai  sensi  dell'articolo
204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice
della strada), e articoli 22 e 22-bis della legge 24  novembre  1981,
n. 689 (Modifiche al sistema  penale),  e  successive  modifiche,  di
opposizione  ad  un  verbale  di  contestazione  per  la   violazione
dell'articolo 180, comma 7, del citato d.lgs. n. 285 del 1992, con il
quale  era  stata   irrogata   alla   stessa   AMIU,   una   sanzione
amministrativa pecuniaria, con l'obbligo di  esibire,  ai  sensi  del
comma 8  dello  stesso  articolo,  la  carta  di  circolazione  -  ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3  e  41  della  Costituzione
(parametro, quest'ultimo, non evocato nel dispositivo della ordinanza
di  rimessione,  ma  considerato  nella  motivazione  della  stessa),
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180, comma 4,  del
citato d.lgs. n. 285 del 1992, come integrato dall'art. 3, comma  17,
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche  ed  integrazioni
ad codice della strada), convertito, con modificazioni,  dalla  legge
1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui  non  estende  a  tutti  i
veicoli delle aziende pubbliche  fornitrici  di  servizi  essenziali,
come definiti dall'articolo 1 della legge  12  giugno  1990,  n.  146
(Norme sull'esercizio del diritto di sciopero  nei  servizi  pubblici
essenziali  e  sulla   salvaguardia   dei   diritti   della   persona
costituzionalmente  tutelati.  Istituzione   della   Commissione   di
garanzia dell'attuazione della legge), la facolta', prevista a favore
dei mezzi di trasporto pubblico di persone, di  tenere  a  bordo,  in
luogo dell'originale, una  fotocopia  della  carta  di  circolazione,
autenticata dal proprietario del veicolo. 
    Il rimettente fa presente che, all'atto dell'accertamento che  ha
dato luogo alla contestazione, alla guida del veicolo  di  proprieta'
dell'AMIU si trovava un dipendente della predetta  societa'  indicato
come responsabile in solido della sanzione,  il  quale,  a  richiesta
degli agenti accertatori, aveva esibito, oltre alla  propria  patente
di guida, fotocopia  della  carta  di  circolazione  autenticata  dal
responsabile del servizio aziendale, e che tuttavia gli agenti  della
Polizia stradale di Savona, non ritenendo idonea detta fotocopia, gli
avevano contestato la violazione dell'art. 180,  commi  1  e  7,  del
d.lgs. n. 285 del 1992. L'AMIU  aveva  poi  provveduto,  nei  termini
previsti, ad esibire l'originale della carta di circolazione. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180,  comma
4, del codice della strada era stata proposta nel ricorso avverso  il
verbale di contestazione dalla stessa AMIU, che  aveva  ravvisato  un
vulnus all'art. 3 Cost. nella parte in cui la norma citata  consente,
per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di  persone  e
per quelli adibiti a locazione senza conducente, di tenere  a  bordo,
in  sostituzione  dell'originale,  una  fotocopia  della   carta   di
circolazione  autenticata  dal  proprietario,  senza  estendere  tale
previsione a societa' come l'AMIU, aventi le  stesse  caratteristiche
ma dedite al trasporto di cose, anziche' di persone. 
    Nell'ordinanza di  rimessione  si  rileva  poi  che  la  modifica
introdotta al codice della strada dal citato d.l. n.  151  del  2003,
oltre    ad    essere    coerente    con    la     legge     relativa
all'autocertificazione, non solo e'  opportuna  e  in  linea  con  lo
spirito della norma che l'ha adottata, ma rappresenta un raro esempio
di equa concretezza legislativa. Peraltro - osserva il  rimettente  -
se rientra nella autonoma  valutazione  del  legislatore  la  diversa
disciplina di  situazioni  giuridiche,  di  facolta'  e  diritti  dei
destinatari della norma, tale  autonomia  incontra  un  limite  nella
coerenza con i principi costituzionali. La norma in  esame  introduce
una singolare disciplina che sembra al giudice a quo  autorizzare  un
«trattamento di maggior favore» in merito alla tenuta della carta  di
circolazione per le sole aziende esercenti il servizio  di  trasporto
pubblico di persone, escludendone quelle di trasporto/smaltimento  di
rifiuti solidi urbani, e comunque tutte quelle aziende che, aventi le
stesse  problematiche,   esercitano   la   prestazione   di   servizi
essenziali. 
    La richiesta estensione della facolta' di cui si tratta, prevista
dall'art.  180,  comma  4,  non  arrecherebbe  alcun  pregiudizio  al
legittimo e doveroso controllo da parte della p.a. della  correttezza
dei dati costituenti le caratteristiche dei  veicoli.  Tale  esigenza
ben potrebbe, infatti, essere soddisfatta dalla fotocopia autenticata
dal responsabile del servizio o dal proprietario del veicolo, che  in
tal modo assumerebbe la responsabilita' civile e penale del contenuto
dell'omologo documento, che potrebbe essere controllato con l'obbligo
di esibizione previsto dallo stesso art. 180, comma 8. 
    Tale sistema legislativo, di  opportuno  favore  in  ordine  alla
presenza o meno a bordo del veicolo della carta di  circolazione,  ad
avviso del giudice a quo, nel rispetto del principio  di  eguaglianza
di cui all'art. 3 Cost., andrebbe applicato  a  tutte  le  situazioni
eguali, comprese quelle che si riferiscono ad un servizio essenziale,
quale quello  della  raccolta  dei  rifiuti.  Ne'  alcun  pregiudizio
all'interesse collettivo  e  alla  fede  pubblica  potrebbe  derivare
dall'estensione della facolta' di cui  si  tratta  anche  ai  veicoli
destinati alla raccolta dei rifiuti, ma, piuttosto, un vantaggio  per
la collettivita'. 
    Il vulnus sospettato  riguarderebbe  l'art.  3  Cost.  nella  sua
duplice portata di principio di uguaglianza formale (primo  comma)  -
preclusiva delle  arbitrarie  discriminazioni  fra  soggetti  che  si
trovino in situazioni identiche o affini (come pure delle  arbitrarie
assimilazioni tra soggetti che si trovino in situazioni diverse) -  e
sostanziale (secondo comma). 
    Nel caso di specie non  sarebbe  ragionevole  sottoporre  ad  una
particolare disciplina le aziende di trasporto pubblico di persone  e
ignorare che le medesime esigenze, sopra evidenziate, si riscontrano,
senza eccezioni, nelle aziende di trasporto pubblico  di  cose.  Tale
differenziazione  normativa  verrebbe  ulteriormente  in  rilievo  in
connessione con altre e piu' specifiche norme  costituzionali,  quale
quella di cui all'art. 41 Cost. sulla iniziativa economica privata. 
    In definitiva, secondo il giudice a quo, imporre alle aziende  di
smaltimento  rifiuti  solidi  urbani   una   normativa   che   incida
pesantemente sulle modalita' organizzative aziendali  di  tenuta  del
parco  automezzi  con  una  disposizione   rigida   ed   insuperabile
significherebbe dettare una disciplina che necessariamente  influisce
sull'iniziativa  economica  e  sulle  modalita'  operative   di   una
componente    importantissima    dell'azienda,    appesantendone    e
complicandone la gestione operativa. 
    2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si e' costituita l'AMIU, che
ha premesso di essere  l'azienda  incaricata  dello  smaltimento  dei
rifiuti solidi urbani della citta' di Genova, ed ha insistito per  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale, per contrasto con  gli
artt. 3 e 41 Cost., della norma censurata  nella  parte  in  cui  non
estende a tutte le aziende esercenti servizio pubblico  di  trasporto
la  facolta'  di  tenere  a  bordo  dei  propri  veicoli,  in   luogo
dell'originale, la fotocopia della carta di circolazione, autenticata
dal proprietario del veicolo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Giudice di  pace  di  Genova  dubita  della  legittimita'
costituzionale dell'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'articolo
3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151  (Modifiche  ed
integrazioni ad  codice  della  strada),  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui
non estende a tutti i veicoli delle aziende pubbliche  fornitrici  di
servizi essenziali, come definiti  dall'articolo  1  della  legge  12
giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia  dei  diritti  della
persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia  dell'attuazione  della  legge),  e,  in  particolare,   del
servizio di raccolta e smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  la
facolta' di tenere, a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una
fotocopia della carta di circolazione, autenticata  dal  proprietario
del veicolo, come previsto per  i  mezzi  di  trasporto  pubblico  di
persone. 
    La norma  violerebbe  l'articolo  3  della  Costituzione  per  la
irragionevole  disparita'   di   trattamento,   differenziandosi   le
tipologie di pubblico servizio di cui si tratta solo per  un  fattore
estrinseco, e cioe' il  bene  trasportato,  ed  essendo  esse  invece
identiche per la natura dell'attivita' e l'elevato  numero  di  mezzi
utilizzati; nonche' l'articolo 41 della Costituzione,  in  quanto  la
imposizione alle aziende di una normativa che incide sulle  modalita'
organizzative di tenuta del parco  automezzi,  con  una  disposizione
rigida  ed  insuperabile,  influirebbe   sull'iniziativa   economica,
appesantendo la gestione operativa dell'attivita' produttiva. 
    2. - La questione e' fondata,  con  riferimento  alla  violazione
dell'art. 3 della Costituzione. 
    2. 1. - Va, preliminarmente, richiamato il  quadro  normativo  in
cui si iscrive la questione all'esame della Corte. 
    L'art. 180 del codice della strada, al comma 1, prescrive che  il
conducente di veicoli a motore deve avere con se', oltre alla patente
di guida, la carta di  circolazione.  La  inosservanza  del  relativo
obbligo e' sanzionata dal comma 7.  Lo  stesso  art.  180,  comma  4,
precisa che, allorche' l'autoveicolo sia adibito ad  uso  diverso  da
quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando  sia  in
circolazione di prova, il conducente deve avere con se'  la  relativa
autorizzazione.  Il  successivo  periodo  -  aggiunto  in   sede   di
conversione, avvenuta con legge n. 214 del 2003, del decreto-legge n.
151 del 2003 - dispone che, per i veicoli adibiti a servizio pubblico
di trasporto di persone  e  per  quelli  adibiti  a  locazione  senza
conducente, la  carta  di  circolazione  puo'  essere  sostituita  da
fotocopia autenticata dallo stesso  proprietario  con  sottoscrizione
del medesimo. 
    2.2. - La ratio, posta alla base  della  scelta  legislativa,  di
consentire ai conduttori di mezzi adibiti  al  servizio  pubblico  di
trasporto di persone di tenere a bordo la fotocopia  della  carta  di
circolazione  invece  dell'originale,  deve  essere  ravvisata  nella
ragionevole esigenza, segnalata anche dalla difesa  dell'AMIU,  parte
privata costituita nel giudizio innanzi alla Corte, di una  rapida  e
sistematica rintracciabilita'  della  documentazione  originale,  per
l'espletamento delle pratiche di rinnovo, aggiornamento  e  revisione
periodica dei veicoli, e di prevenire il rischio di  smarrimento  dei
documenti, con conseguente fermo dei veicoli, oltre che di realizzare
una sorta di tutela  dei  dipendenti,  esonerandoli  da  una  gravosa
responsabilita' connessa all'eventuale smarrimento. 
    Siffatte finalita' si attagliano anche  ad  ogni  altro  servizio
pubblico che abbia il carattere della essenzialita' - quale delineato
nell'art. 1 della legge n. 146  del  1990  -  e  si  connoti  per  la
gestione di un parco automezzi: e cio' specie ove si consideri che la
norma  censurata  estende  la  facilitazione  di   cui   si   tratta,
consistente  nella  facolta'  di  portare  a  bordo  del  veicolo  la
fotocopia   autenticata   anziche'   l'originale   della   carta   di
circolazione, anche ai veicoli adibiti a locazione senza conducente. 
    Inoltre, tale  facilitazione  appare  coerente  con  la  generale
tendenza alla autocertificazione. 
    Del resto, il controllo  dell'effettivo  possesso  del  documento
originale e' agevolmente realizzabile - in ogni ipotesi -  attraverso
l'invito alla presentazione presso  gli  uffici  di  polizia  per  la
esibizione dello stesso. 
    La facolta' di tenere a bordo del veicolo una fotocopia in  luogo
dell'originale,   che   trova   fondamento   in   una   esigenza   di
semplificazione nella gestione del servizio, limitata ai soli veicoli
adibiti a servizio pubblico  di  trasporto  di  persone  e  a  quelli
adibiti a locazione senza conducente, e', dunque, in contrasto con il
principio di ragionevolezza di cui  all'art.  3  della  Costituzione,
nella parte in cui non e' estesa a  tutti  i  veicoli  delle  aziende
fornitrici di servizi pubblici essenziali (art. 1 della legge n.  146
del  1990),  quale  deve  definirsi  l'attivita'  di  raccolta  e  di
smaltimento dei rifiuti urbani. 
    3. - E' assorbito l'ulteriore profilo di censura.