Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 180, comma  4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice  della  strada),
come integrato dall'articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151 (Modifiche ed  integrazioni  ad  codice  della  strada),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2003,  n.  214,
nella parte in cui non  estende  a  tutti  i  veicoli  delle  aziende
fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 146 del 1990, la facolta' di tenere a bordo dei veicoli,  in
luogo dell'originale, una  fotocopia  della  carta  di  circolazione,
autenticata dal proprietario  del  veicolo,  con  sottoscrizione  del
medesimo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                       Il cancelliere: Milana 
 
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 2010. 
 
                       Il cancelliere: Milana