P.Q.M. 
 
    Visti  gli  artt.  137  Cost.,  1  legge  n.  1/1948;  23   legge
n. 87/1953; 
    Ritenuta   la   questione   costituzionale   come   sopra,    non
manifestamente  infondata  per  le  motivazioni  sopra   premesse   e
rilevante  nel  presente  procedimento  giacche'  da   un   eventuale
accoglimento di essa conseguirebbe la declaratoria di  illegittimita'
del citato art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998,  n.  286  e  successive
modifiche con conseguente assoluzione degli odierni imputati ai quali
si contesta il reato «de quo»; 
    Ritenuto per l'effetto che il presente giudizio penale non  possa
essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione  di
costituzionalita' nei  termini  e  nei  parametri  costituzionali  di
riferimento; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri. e comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Lecce, addi' 29 aprile 2010 
 
                       Il Presidente: Ingusci