P.Q.M. Visti gli artt. 137 Cost., 1 legge n. 1/1948; 23 legge n. 87/1953; Ritenuta la questione costituzionale come sopra, non manifestamente infondata per le motivazioni sopra premesse e rilevante nel presente procedimento giacche' da un eventuale accoglimento di essa conseguirebbe la declaratoria di illegittimita' del citato art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche con conseguente assoluzione degli odierni imputati ai quali si contesta il reato «de quo»; Ritenuto per l'effetto che il presente giudizio penale non possa essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione di costituzionalita' nei termini e nei parametri costituzionali di riferimento; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri. e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lecce, addi' 29 aprile 2010 Il Presidente: Ingusci