P. Q. M. 
 
    Il Tribunale: 
        a) solleva la questione di legittimita' costituzionale: 
dell'art. 2, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973,  nella  parte  in  cui
nega il diritto alla buonuscita al «personale supplente delle  scuole
di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di
istruzione artistica»; dell'art. 3, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973,
nella parte in cui  richiede  per  la  maturazione  della  buonuscita
«almeno un anno di iscrizione al Fondo»;  dell'art.  9, primo  comma,
d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui subordina  il
diritto all'indennita'  di  fine  rapporto  ad  «almeno  un  anno  di
servizio continuativo». 
    Il tutto per le ragioni esposte in motivazione: 
        b) sospende il giudizio in corso; 
        c) dispone  la  notificazione  della  presente  ordinanza  ai
procuratori delle parti e al Presidente del  Consiglio  dei  ministri
nonche' la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera  dei
deputati e del Senato; 
        d)  ordina  la   trasmissione   dell'ordinanza   alla   Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte. 
    Cosi'  deciso  in  Perugia  nella  camera  di  consiglio  del  23
settembre 2009. 
 
                       Il Presidente: Lignani 
 
 
                                                 L'estensore: Cardoni