P. Q. M. Il Tribunale: a) solleva la questione di legittimita' costituzionale: dell'art. 2, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui nega il diritto alla buonuscita al «personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione artistica»; dell'art. 3, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui richiede per la maturazione della buonuscita «almeno un anno di iscrizione al Fondo»; dell'art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui subordina il diritto all'indennita' di fine rapporto ad «almeno un anno di servizio continuativo». Il tutto per le ragioni esposte in motivazione: b) sospende il giudizio in corso; c) dispone la notificazione della presente ordinanza ai procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato; d) ordina la trasmissione dell'ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Cosi' deciso in Perugia nella camera di consiglio del 23 settembre 2009. Il Presidente: Lignani L'estensore: Cardoni