P.Q.M. Visto l'art. 3 Cost. e l'art. 4 della legge del 27 luglio 2005, n. 154; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 legge n. 154/2005 in relazione all'art. 3, primo comma, Cost.; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Reggio Calabria, addi' 29 aprile 2010 Il Giudice del lavoro: Romeo