P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 3 Cost. e l'art. 4 della legge del 27  luglio  2005,
n. 154; 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  4 legge   n.   154/2005   in
relazione all'art. 3, primo comma, Cost.; 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che a cura della cancelleria la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti costituite ed al Presidente del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
      Reggio Calabria, addi' 29 aprile 2010 
 
                    Il Giudice del lavoro: Romeo