P. Q. M. Visto l'art. 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, limitatamente alla ipotesi di soggiorno illegale, e degli articoli 62-bis d.lgs. n. 274/2000 e 16 comma 1 d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli articoli 3, comma 1, 24 comma 2, 27, comma 3, e 97, comma 1, della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Imola, addi' 25 marzo 2010 Il giudice di pace: Bettini