P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
10-bis d.lgs. n. 286/1998, limitatamente alla  ipotesi  di  soggiorno
illegale, e degli articoli 62-bis d.lgs. n. 274/2000  e  16  comma  1
d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli articoli 3, comma 1, 24  comma
2, 27, comma 3, e 97, comma 1, della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei  ministri,  comunicata  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
      Imola, addi' 25 marzo 2010 
 
                     Il giudice di pace: Bettini