P. Q. M. 
 
    Visto 1'art. 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
10-bis d.lgs. n. 286/1998, limitatamente alla  ipotesi  di  soggiorno
illegale, e degli articoli 62-bis d.lgs. n. 274/2000 e  16  comma  1,
d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli articoli 3, comma 1, 24  comma
2, 27 comma 1, della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei  ministri,  comunicata  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
      Imola, addi' 22 aprile 2010 
 
                     Il giudice di pace: Florio