P. Q. M. Visto 1'art. 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, limitatamente alla ipotesi di soggiorno illegale, e degli articoli 62-bis d.lgs. n. 274/2000 e 16 comma 1, d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli articoli 3, comma 1, 24 comma 2, 27 comma 1, della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Imola, addi' 22 aprile 2010 Il giudice di pace: Florio