P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost. e 23 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 22 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 conv. in legge 22 gennaio 1934, n. 36 come modificato dall'art. 1-bis del d.l. 21 maggio 2003, n. 112 conv. in legge 18 luglio 2003, n. 180 in quanto, rimuovendo l'impedimento alla elezione passiva ai Consigli e degli ordini forensi e agli organi della cassa di previdenza e di assistenza forense per gli avvocati che abbiamo fatto parte delle commissioni dell'esame di abilitazione forense solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto per entrambe le elezioni,e' in contrasto con gli articoli 2, 3 e 51, primo e terzo comma, Cost., giusto quanto sopra motivato nonche' con gli articoli 52 della carta dei diritti fondamentali e l'art. 11 C.E.D.U. Sospende il presente procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, il presente provvedimento sia notificato alle parti e cioe': al ricorrente avv. Carlo Testa; al resistente avv. Alessandro Graziani; al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma; ai contro interessati, consiglieri dell'ordine di Roma, e al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, addi' 20 marzo 2010 Il Presidente: Alpa Depositata presso la segreteria del Consiglio nazionale forense, addi' 26 aprile 2010 Il Consigliere segretario: Tirale