P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost. e 23 11 marzo 1953 n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' dell'art. 22 del r.d.l. 27 novembre 1933 n.  1578  conv.
in legge 22 gennaio 1934, n. 36 come modificato dall'art.  1-bis  del
d.l. 21 maggio 2003, n. 112 conv. in legge 18 luglio 2003, n. 180  in
quanto, rimuovendo l'impedimento alla elezione passiva ai Consigli  e
degli ordini forensi e agli organi della cassa  di  previdenza  e  di
assistenza forense per gli avvocati che  abbiamo  fatto  parte  delle
commissioni dell'esame di abilitazione forense solo  dopo  che  siano
state espletate le elezioni  immediatamente  successive  all'incarico
ricoperto per entrambe le elezioni,e' in contrasto con  gli  articoli
2, 3 e 51, primo e terzo comma, Cost., giusto quanto  sopra  motivato
nonche' con gli articoli 52 della carta dei  diritti  fondamentali  e
l'art. 11 C.E.D.U. 
    Sospende il presente procedimento in attesa della decisione della
Corte costituzionale; 
    Ordina che a cura della cancelleria siano trasmessi gli atti alla
Corte costituzionale, il presente provvedimento sia  notificato  alle
parti e cioe': 
        al ricorrente avv. Carlo Testa; 
        al resistente avv. Alessandro Graziani; 
        al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma; 
        ai contro interessati, consiglieri dell'ordine di Roma, 
e al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  e  sia  comunicato  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Roma, addi' 20 marzo 2010 
 
                         Il Presidente: Alpa 
 
    Depositata presso la segreteria del Consiglio nazionale  forense,
addi' 26 aprile 2010 
 
                  Il Consigliere segretario: Tirale