Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Genova, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Silvestri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 ottobre 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola