Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  l'inammissibilita'  delle  questioni  di   legittimita'
costituzionale dell'art.  58-quater,  comma  7-bis,  della  legge  26
luglio  1975,  n.  354  (Norme   sull'ordinamento   penitenziario   e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della  liberta'),
sollevate, in riferimento agli artt.  3  e  27,  terzo  comma,  della
Costituzione,  dal  Tribunale  di   sorveglianza   di   Genova,   con
l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Silvestri 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'8 ottobre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola