P. Q. M. Letto l'art. 23, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e quinques, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotti dall'art. 13, legge 30 luglio 2002, m. 189, nella parte in cui prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza di reato nonche' il rito direttissimo in relazione agli artt. 3, comma 1, 13, commi da 1 a 3, 10, 24, comma 2, 97, comma 1 e 111, commi da 1 a 5 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione. Dispone l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa e la sua messa a disposizione del Questore di Trento per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 5-bis d.lgs. n. 286 del 1998. Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore, al pubblico ministero in sede, nonche' al. Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Rovereto, addi' 14 maggio 2004 Il giudice: Dies