P. Q. M. 
 
    Letto l'art. 23, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 14,  commi  5-ter  e  quinques,
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286,  introdotti  dall'art.  13,  legge  30
luglio  2002,  m.  189,  nella  parte  in  cui  prevedono   l'arresto
obbligatorio in flagranza di reato nonche' il  rito  direttissimo  in
relazione agli artt. 3, comma 1, 13, commi da 1 a 3, 10, 24, comma 2,
97, comma 1 e 111, commi da 1 a 5 della Costituzione, nei termini  di
cui in motivazione. 
    Dispone l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per
altra causa e la sua messa a disposizione del Questore di Trento  per
i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 14, commi 1 e  5-bis
d.lgs. n. 286 del 1998. 
    Sospende  il  presente   procedimento   ed   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata all'imputato, al difensore, al pubblico ministero in sede,
nonche' al. Presidente del Consiglio dei  ministri  e  comunicata  ai
Presidenti delle due camere del Parlamento. 
        Rovereto, addi' 14 maggio 2004 
 
                          Il giudice: Dies