P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma  1, d.lgs.  30  marzo
2001 n. 165 per contrasto con gli articoli 4 e 51 della  Costituzione
nella parte in cui non consente di estendere l'accesso  ai  posti  di
lavoro  presso  le  amministrazioni  pubbliche  anche  ai   cittadini
extracomunitari. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza  di  trasmissione
degli atti  alla  Corte  costituzionale  sia  notificata  alle  parti
costituite nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ordina a cura della cancelleria la  comunicazione  dell'ordinanza
anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Rimini, il 22 giugno 2010. 
 
                         Il giudice: Ardigo'