P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Lecco visti gli artt. 134 Cost. e 23 L. n. 87/53; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  14  comma  5  quater  D.lgs.
286/1998, come modificato dalla L. 94/09, per irragionevolezza  della
sanzione e per violazione degli 3 (principio di  ragionevolezza),  13
(liberta' personale) e 27 (funzione rieducativa della pena). 
    Dispone  la  sospensione  del   procedimento   e   la   immediata
trasmissione  degli  atti  del  presente  procedimento   alla   Corte
Costituzionale; 
    Dispone  che  del  presente   disposto   venga   data   immediata
comunicazione alla Questura di Lecco. 
    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata all'imputato, al difensore e al Pubblico Ministero, e  che
venga altresi' comunicata al Presidente della Camera dei  Deputati  e
al Presidente del Senato della Repubblica. 
        Lecco, addi' 19 aprile 2010 
 
                          Il giudice: Ceron