P.Q.M. Il Tribunale di Lecco visti gli artt. 134 Cost. e 23 L. n. 87/53; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 5 quater D.lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 94/09, per irragionevolezza della sanzione e per violazione degli 3 (principio di ragionevolezza), 13 (liberta' personale) e 27 (funzione rieducativa della pena). Dispone la sospensione del procedimento e la immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale; Dispone che del presente disposto venga data immediata comunicazione alla Questura di Lecco. Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore e al Pubblico Ministero, e che venga altresi' comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Lecco, addi' 19 aprile 2010 Il giudice: Ceron