P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost.; 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1; 23 legge 11 marzo 1953, n. 87: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - in relazione agli art. 3, 24, 32, 97, 113 e 117 della Costituzione - dell'art. 8-quinquies, comma 2, lett. b), ultimo periodo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 79, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (aggiunto dalla relativa legge di conversione); dispone la sospensione del presente giudizio; ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ed ai Presidenti della Regione Siciliana e dell'Assemblea regionale Siciliana. Cosi' deciso in Palermo nelle camere di consiglio del 4 giugno e del 18 giugno 2010. Il Presidente: Giallombardo L'estensore - Primo referendario: Tulumello