P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost.; 1 legge cost. 9 febbraio 1948,  n.  1;
23 legge 11 marzo 1953, n. 87: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale - in relazione agli art.  3,
24, 32, 97, 113 e 117 della  Costituzione  -  dell'art.  8-quinquies,
comma 2, lett. b), ultimo periodo, del d.lgs. 30  dicembre  1992,  n.
502, introdotto dall'art. 79, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (aggiunto dalla relativa legge di conversione); 
        dispone la sospensione del presente giudizio; 
        ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale; 
        ordina che a cura della Segreteria della Sezione la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica, ed  ai  Presidenti  della
Regione Siciliana e dell'Assemblea regionale Siciliana. 
    Cosi' deciso in Palermo nelle camere di consiglio del 4 giugno  e
del 18 giugno 2010. 
 
                     Il Presidente: Giallombardo 
 
 
                          L'estensore - Primo referendario: Tulumello