P.Q.M. 
 
    Il  Tribunale   Regionale   di   Giustizia   Amministrativa   del
Trentino-Alto Adige,  sede  di  Trento,  letto  l'art.  23  della  L.
11.3.1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente  infondata,
in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale del comma  8  dell'art.  67  della  legge
della Provincia autonoma di Trento 28.12.2009, n. 19. 
    Sospende medio tempore il presente giudizio, con rinvio  di  ogni
definitiva statuizione in sede cautelare, in rito, nel merito e sulle
spese di lite all'esito del  promosso  giudizio  incidentale  davanti
alla   Corte   Costituzionale,   cui   la   presente   ordinanza   va
immediatamente trasmessa. 
    Ordina che, a cura della Segreteria del  Tribunale,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al  Presidente  della
Provincia autonoma di Trento, nonche' comunicata  al  Presidente  del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento. 
        Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio  del  giorno
24 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati: 
 
                       Il Presidente: Mariuzzo 
 
 
                      Il Consigliere: Stevanato 
 
 
                 Il Consigliere-Estensore: Chiettini