P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, letto l'art. 23 della L. 11.3.1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del comma 8 dell'art. 67 della legge della Provincia autonoma di Trento 28.12.2009, n. 19. Sospende medio tempore il presente giudizio, con rinvio di ogni definitiva statuizione in sede cautelare, in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale davanti alla Corte Costituzionale, cui la presente ordinanza va immediatamente trasmessa. Ordina che, a cura della Segreteria del Tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Provincia autonoma di Trento, nonche' comunicata al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati: Il Presidente: Mariuzzo Il Consigliere: Stevanato Il Consigliere-Estensore: Chiettini