P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23  della
legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni altra  pronuncia  in  rito,
nel merito e sulle spese, ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 10 della  legge
regionale 28 gennaio 2005 n. 2, in relazione all'articolo  123  della
Costituzione, per contrasto con l'art. 24, primo comma, dello Statuto
della Regione Puglia, dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al  Presidente  della  Giunta  della  Regione
Puglia, nonche' sia comunicata al Presidente del Consiglio  regionale
pugliese. 
    Cosi' deciso in Bari nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  7
luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Durante 
 
 
                                                   L'estensore: Adamo