P.Q.M. Visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 10 della legge regionale 28 gennaio 2005 n. 2, in relazione all'articolo 123 della Costituzione, per contrasto con l'art. 24, primo comma, dello Statuto della Regione Puglia, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente della Giunta della Regione Puglia, nonche' sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale pugliese. Cosi' deciso in Bari nella Camera di consiglio del giorno 7 luglio 2010. Il Presidente: Durante L'estensore: Adamo