Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1,  9  e  10
della legge della Regione Toscana 9 novembre  2009,  n.  66,  recante
«Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione
agli enti locali e disciplina generale delle funzioni  amministrative
e  dei  compiti  in   materia   di   urbanistica   e   pianificazione
territoriale,  protezione  della  natura  e   dell'ambiente,   tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti,  risorse
idriche e difesa del suolo,  energia  e  risorse  geotermiche,  opere
pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11  dicembre
1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale  3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in  materia
di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla
sicurezza sismica delle opere e delle  infrastrutture  di  competenza
statale», nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria  del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici  con  riguardo  ai
progetti definitivi di opere portuali  di  competenza  regionale  che
siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e  che
siano di importo superiore a venticinque milioni di euro. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'11 novembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola