Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 (quanto alla preclusione dell'oblazione e alla mancata previsione di una disciplina transitoria), 24 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale del citato art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento agli artt. 3 (quanto ai restanti profili), 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trieste con le medesime ordinanze. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010. Il Presidente: De Siervo Il redattore: Frigo Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 novembre 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola