Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a),  della  legge
15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in  materia  di   sicurezza
pubblica), sollevate, in riferimento agli artt.  2,  3  (quanto  alla
preclusione  dell'oblazione  e  alla  mancata   previsione   di   una
disciplina transitoria), 24 e 117 della Costituzione, dal Giudice  di
pace di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  del  citato  art.  10-bis  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate,  in  riferimento  agli
artt. 3 (quanto ai restanti profili), 25, secondo comma, e  27  della
Costituzione,  dal  Giudice  di  pace  di  Trieste  con  le  medesime
ordinanze. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                         Il redattore: Frigo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'11 novembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola