P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost., 1 Legge cost. 9 febbraio 1948, 1 e 23,
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater,  d.lgs.  n.
286/98, in relazione all'art. 14, comma 5-ter, ultimo periodo,  dello
stesso d.lgs., come modificato dalla legge 15 luglio 2009,  n.  94  -
segnatamente delle parole e di un nuovo ordine di  allontanamento  di
cui al comma 5-bis» - per contrasto con gli artt. 3, comma 1°, e  27,
commi 1° e 3°, della Costituzione, nella parte in  cui  prevede,  nei
confronti del medesimo straniero immigrato  illegalmente  ed  espulso
con decreto prefettizio, una serie  potenzialmente  indeterminata  di
violazioni degli ordini di allontanamento dal territorio nazionale  a
causa della mancata  adozione  dell'accompagnamento  alla  frontiera,
nonche' laddove l'art. 14, comma 5-quater, d.lgs.  citato  omette  la
previsione della sussistenza di un «giustificato  motivo»  che  abbia
costretto il soggetto a trattenersi sul territorio nazionale. 
    Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 
 
        Ferrara, addi' 22 luglio 2010 
 
                        Il giudice: Mattelini