P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 1 Legge cost. 9 febbraio 1948, 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/98, in relazione all'art. 14, comma 5-ter, ultimo periodo, dello stesso d.lgs., come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 - segnatamente delle parole e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis» - per contrasto con gli artt. 3, comma 1°, e 27, commi 1° e 3°, della Costituzione, nella parte in cui prevede, nei confronti del medesimo straniero immigrato illegalmente ed espulso con decreto prefettizio, una serie potenzialmente indeterminata di violazioni degli ordini di allontanamento dal territorio nazionale a causa della mancata adozione dell'accompagnamento alla frontiera, nonche' laddove l'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. citato omette la previsione della sussistenza di un «giustificato motivo» che abbia costretto il soggetto a trattenersi sul territorio nazionale. Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Ferrara, addi' 22 luglio 2010 Il giudice: Mattelini