P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1  della  legge  cost.  9
febbraio 1948 n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, 
    ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, 
    solleva  d'ufficio  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 10-bis  del  d.lgs.  25  luglio  1998  n.  286,  introdotto
dall'art. 1 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94, nella parte in
cui prevede come reato il fatto dello straniero che si trattiene  nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del  medesimo
testo unico, con riferimento agli artt. 2,  3,  10,  13  e  27  della
Costituzione, nonche' dei principi costituzionali  di  ragionevolezza
della legge penale e di offensivita' e degli principi espressi  nella
presente ordinanza. 
    Ordina   l'immediata   trasmissioni   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
        Valdagno (Vicenza), addi' 15 marzo 2010 
 
                    Il giudice di pace: Lequaglie