Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi; 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse dalle Regioni  Emilia-Romagna
(ricorso n. 69 del 2008) e Liguria (ricorso n. 72 del 2008),  nonche'
dal Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 51 del 2010); 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23-bis,  comma
10, lettera a), prima parte, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria)  -  articolo  aggiunto   dalla   legge   di
conversione 6 agosto 2008, n. 133 - sia nel testo originario, sia  in
quello  modificato  dall'art.  15,  comma  1,  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135  (Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  di
obblighi comunitari e per l'esecuzione di  sentenze  della  Corte  di
giustizia delle Comunita' europee),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009,  n.  166,  limitatamente  alle  parole:
«l'assoggettamento  dei  soggetti  affidatari  diretti   di   servizi
pubblici locali al patto di stabilita' interno e»; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 1, 4,
5, 6 e 14, della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008,  n.  39
(Istituzione della Autorita' d'Ambito per l'esercizio delle  funzioni
degli enti locali in  materia  di  risorse  idriche  e  gestione  dei
rifiuti ai sensi del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152 -
Norme in materia ambientale); 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  1,
della  legge  della  Regione  Campania  21   gennaio   2010,   n.   2
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010); 
    Dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dei commi  1,  2  e  3  dell'art.  23-bis,  nel  testo
originario, nonche' dei commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 23-bis,  nel
testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135  del
2009, promosse, in riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,
dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art.  23-bis,  sia  nel  testo
originario  (ricorso  n.  77  del  2008)  sia  nel  testo  modificato
dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, nonche' del
comma 10 dello stesso articolo, nel testo  originario,  promosse,  in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione  Piemonte,  con  i
ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dei commi  2,  3  e  4  dell'art.  23-bis,  nel  testo
modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del  2009,
promossa, in riferimento all'art. 117, primo, secondo e quarto comma,
Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale del comma 8 dell'art. 23-bis,  nel  testo  originario,
promossa, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, sesto comma,  e  118
Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato
in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale del comma 8 dell'art.  23-bis,  nel  testo  modificato
dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del  2009,  promosse,
con i ricorsi indicati in  epigrafe:  in  riferimento  all'art.  117,
primo comma, Cost., dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna  (ricorso
n. 13 del 2010); in riferimento  agli  artt.  117,  primo  e  secondo
comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., dalle Regioni Liguria
(ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in  riferimento  agli  artt.  114,
117, quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso
n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117,  sesto
comma, e 118, Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 16 del  2010;
questione riportata al punto 13.6. del Considerato in diritto); 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale del comma 9 dell'art.  23-bis,  nel  testo  modificato
dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del  2009,  promossa,
in riferimento all'art. 117, primo  e  quarto  comma,  dalla  Regione
Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 15, comma 1-ter, del  decreto-legge  n.  135
del 2009,  nella  parte  in  cui  si  riferisce  al  servizio  idrico
integrato, promossa, in riferimento all'art. 119, sesto comma, Cost.,
dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 23-bis  del  decreto-legge  n.  112  del
2008, nel testo originario, promossa, in  riferimento  all'art.  117,
quarto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del
2008 indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dei commi 2, lettera b), e 3 dell'art. 23-bis  del  decreto-legge  n.
112 del 2008,  nel  testo  modificato  dall'art.  15,  comma  1,  del
decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento all'art. 117,
secondo comma, lettera e),  e  quarto  comma,  Cost.,  dalle  Regioni
Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria, con i ricorsi indicati  in
epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis  del  decreto-legge  n.  112  del
2008, nel testo originario,  promosse,  con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe: in riferimento all'art. 117,  quarto  comma,  Cost.,  dalla
Regione Liguria (ricorso n. 72 del 2008); in riferimento agli artt. 3
e 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte  (ricorso  n.  77
del 2008); 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis  del  decreto-legge  n.  112  del
2008, nel testo originario (ricorso n.  77  del  2008)  e  in  quello
modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135  del  2009
(ricorso n. 16 del 2010), promosse, in riferimento  agli  artt.  114,
117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto  comma,  e  118,  primo  e
secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi  indicati
in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis  del  decreto-legge  n.  112  del
2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1,  del  decreto-legge
n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi  indicati  in  epigrafe:  in
riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 3, comma 1,
4, commi 2 e 4, della Carta europea dell'autonomia locale di cui alla
legge  30  dicembre  1989,  n.  439  (Ratifica  ed  esecuzione  della
convenzione  europea  relativa  alla  Carta  europea   dell'autonomia
locale, firmata a Strasburgo  il  15  ottobre  1985),  dalle  Regioni
Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria;  in  riferimento  all'art.
117, secondo  e  quarto  comma,  Cost.,  dalla  Regione  Toscana;  in
riferimento agli artt. 117, quarto comma,  e  118,  primo  e  secondo
comma, Cost., dalle Regioni  Liguria  (ricorso  n.  12  del  2010)  e
Umbria; in riferimento  all'art.  117,  quarto  comma,  Cost.,  dalla
Regione Piemonte, (ricorso n. 16 del 2010); 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dei commi 2, 3, 4 e 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge n.  112  del
2008, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1,  del  decreto-legge
n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo  comma,
Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008
- nel testo modificato dall'art. 15, comma 1,  del  decreto-legge  n.
135 del 2009 - e dell'art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge n.  135
del 2009, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma,
Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010 indicato
in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008
- nel testo modificato dall'art. 15, comma 1,  del  decreto-legge  n.
135  del  2009  -  e  dell'art.  15,  comma   1-ter,   del   medesimo
decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si  riferiscono  al
servizio idrico integrato, promosse,  in  riferimento  all'art.  117,
primo  comma,  Cost.  e  agli  artt.  14  e  106  del  Trattato   sul
funzionamento dell'Unione  europea,  nonche'  all'art.  117,  secondo
comma, lettera e), quarto e sesto comma, Cost., dalla Regione Marche,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
del comma 3 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del  2008,  nel
testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135  del
2009, promossa, in riferimento agli artt. 117, primo comma,  Cost.  e
agli artt.  3,  comma  1,  4,  commi  2  e  4,  della  Carta  europea
dell'autonomia locale, nonche' agli artt. 117, quarto comma,  e  118,
primo e secondo comma, Cost., dalla Regione  Emilia-Romagna,  con  il
ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dei commi 3 e 4 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112  del  2008,
sia nel testo originario (ricorso n.  77  del  2008)  sia  nel  testo
modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135  del  2009
(ricorso n. 16 del 2010), promosse, in riferimento  agli  artt.  3  e
117, quarto e sesto comma,  Cost.,  dalla  Regione  Piemonte,  con  i
ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
del comma 4-bis dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112  del  2008,
nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n.  135
del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, sesto comma,  Cost.,
dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010  indicato
in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
del comma 7 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del  2008,  nel
testo originario, promossa, in riferimento  agli  artt.  117,  quarto
comma,  e  118,  primo  e  secondo  comma,   Cost.,   dalle   Regioni
Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008) e Liguria (ricorso n. 72  del
2008), con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
del comma 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del  2008,  nel
testo originario, promossa, in riferimento agli  artt.  3,  41,  114,
117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso  n.
77 del 2008 indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
del comma 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del  2008,  nel
testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135  del
2009, promosse, con i ricorsi indicati in  epigrafe:  in  riferimento
all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e quarto comma,
Cost., dalla Regione Toscana; in riferimento  all'art.  117,  secondo
comma, lettera e), e  quarto  comma,  Cost.,  dalle  Regioni  Liguria
(ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in  riferimento  agli  artt.  117,
quarto  comma,   e   119,   sesto   comma,   Cost.,   dalla   Regione
Emilia-Romagna, (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento  agli  artt.
3, 5, 42, 114, 117, secondo e sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione
Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010; 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
del comma 8 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 -  nel
testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135  del
2009 - questione riportata al punto 13.7. del Considerato in diritto,
promossa, in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto  comma,
e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n.  16  del  2010
indicato in epigrafe. 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
del comma 10, lettere a), seconda parte, e b), dell'art.  23-bis  del
decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promosse, con  i
ricorsi indicati in epigrafe:  in  riferimento  all'art.  117,  sesto
comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del  2008),
Liguria (ricorso n. 72 del 2008) e Piemonte (ricorso n. 77 del 2008);
in riferimento agli artt. 3, 117,  secondo  e  quarto  comma,  e  120
Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008); 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
del comma 10, lettere a), seconda parte, e b), dell'art.  23-bis  del
decreto-legge n. 112 del 2008, nel  testo  modificato  dall'art.  15,
comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in  riferimento
all'art.  117,  secondo  e  quarto  comma,   Cost.,   dalla   Regione
Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 17 novembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola 
 
 
                                                             Allegato 
 
           Ordinanza letta all'udienza del 5 ottobre 2010 
 
    Rilevato che la Regione Campania risulta essersi  costituita  nel
giudizio  di  cui  al  ricorso  n.  51  del  2010   sulla   base   di
autorizzazione a resistere conferita, con decreto dirigenziale n. 231
del  26  marzo  2010,  del   coordinatore   dell'Area   generale   di
coordinamento - Avvocatura, su proposta  del  dirigente  del  settore
contenzioso amministrativo e tributario della Regione medesima; 
        che, a norma dell'art. 32, secondo comma, della legge  n.  87
del 1953 - cui si conforma l'art. 51,  comma  1,  lettera  f),  della
legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)
-, «La questione di legittimita' costituzionale, previa deliberazione
della Giunta  regionale  [...],  e'  promossa  dal  Presidente  della
Giunta»; 
        che nella competenza ad autorizzare la promozione dei giudizi
di costituzionalita' deve ritenersi compresa anche  la  deliberazione
di costituirsi  in  tali  giudizi,  data  la  natura  politica  della
valutazione che i due atti richiedono  (ex  multis,  ordinanza  letta
all'udienza del 25 maggio 2010 e relativa al giudizio deciso  con  la
sentenza n. 225 del 2010); 
        che, pertanto, la  costituzione  della  Regione  Campania  e'
inammissibile. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  l'inammissibilita'  della  costituzione  della  Regione
Campania. 
 
                   Francesco AMIRANTE, Presidente