Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i ricorsi, 
    Riservata a separate pronunce la decisione sulle altre  questioni
con essi sollevate; 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  2,
comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato -  legge
finanziaria 2010), nella parte in cui: 
        a) nel  primo  periodo,  nel  richiamare  l'articolo  34  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della  finanza
degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge  23  ottobre
1992, n. 421), sopprime il  concorso  dello  Stato  al  finanziamento
delle comunita' montane con il  fondo  nazionale  ordinario  per  gli
investimenti, 
        b) nel medesimo primo periodo,  contiene  l'inciso  «e  dalle
altre disposizioni di legge relative alle comunita' montane», 
        c) nel secondo periodo, prevede  la  devoluzione  ai  comuni,
gia' facenti parte delle comunita'  montane,  del  trenta  per  cento
delle risorse provenienti  dal  fondo  ordinario  nazionale  per  gli
investimenti, 
        d) nel secondo periodo,  contiene  l'inciso  «e  alle  citate
disposizioni di legge relative alle comunita' montane»; 
    2) dichiara inammissibili le residue  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 187, della legge n. 191  del  2009,
promosse dalle Regioni Calabria, Liguria e Campania  in  riferimento,
nel complesso, agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119, 123, 136  e  137
della  Costituzione,  ai  principi  di   ragionevolezza,   di   leale
collaborazione, di certezza delle entrate e  di  affidamento,  con  i
ricorsi indicati in epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 186, lettera a), della legge n. 191
del 2009 (testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  302  del  30
dicembre 2009, n. 302 - supplemento ordinario n. 243), promossa dalla
Regione Toscana in riferimento  agli  artt.  114,  117  e  119  della
Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191
del 2009 (testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  302  del  30
dicembre 2009 - supplemento ordinario n. 243), promosse dalle Regioni
Toscana e Campania in riferimento, nel complesso, agli artt.  3,  97,
114, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' al principio di leale
collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Quaranta 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 17 novembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola