Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i ricorsi, Riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni con essi sollevate; 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), nella parte in cui: a) nel primo periodo, nel richiamare l'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sopprime il concorso dello Stato al finanziamento delle comunita' montane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti, b) nel medesimo primo periodo, contiene l'inciso «e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunita' montane», c) nel secondo periodo, prevede la devoluzione ai comuni, gia' facenti parte delle comunita' montane, del trenta per cento delle risorse provenienti dal fondo ordinario nazionale per gli investimenti, d) nel secondo periodo, contiene l'inciso «e alle citate disposizioni di legge relative alle comunita' montane»; 2) dichiara inammissibili le residue questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009, promosse dalle Regioni Calabria, Liguria e Campania in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119, 123, 136 e 137 della Costituzione, ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di certezza delle entrate e di affidamento, con i ricorsi indicati in epigrafe; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 186, lettera a), della legge n. 191 del 2009 (testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, n. 302 - supplemento ordinario n. 243), promossa dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 114, 117 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009 (testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 - supplemento ordinario n. 243), promosse dalle Regioni Toscana e Campania in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010. Il Presidente: De Siervo Il redattore: Quaranta Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 novembre 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola