P.Q.M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 136 comma 7 del d.l. 30 aprile 1992, n. 285 CdS, e successive modificazioni, per contrasto con gli artt. 2 e 4 della Costituzione, atteso che in materia di tutela dei diritti dello straniero il nostro ordinamento giuridico si conforma alle norme del Diritto Internazionale generalmente riconosciute (art. 10 della Costituzione), tra te quali la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 art. 7 (eguaglianza di fronte alla legge) e 23 (diritto al lavoro) e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1955 e successive modificazioni. Conferma la sospensione provvisoria del verbale opposto e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina a cura della Cancelleria: l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Cividale del Friuli il 29 settembre 2003. Il Giudice di pace: Manfren