P.Q.M. 
 
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 136 comma 7 del d.l. 30  aprile
1992, n. 285 CdS, e successive modificazioni, per contrasto  con  gli
artt. 2 e 4 della Costituzione, atteso che in materia di  tutela  dei
diritti dello straniero il nostro ordinamento giuridico  si  conforma
alle norme del Diritto Internazionale generalmente riconosciute (art.
10 della Costituzione), tra te quali la Dichiarazione Universale  dei
diritti dell'uomo del 1948 art. 7 (eguaglianza di fronte alla  legge)
e 23 (diritto al lavoro) e la Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali  del  1955  e
successive modificazioni. 
    Conferma la sospensione provvisoria del verbale opposto  e  delle
conseguenti sanzioni amministrative accessorie; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; 
    Ordina a cura della Cancelleria: 
    l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale 
    la notifica della presente ordinanza alle parti ed al  Presidente
del Consiglio dei ministri 
    la comunicazione della stessa  ai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Cividale del Friuli il 29 settembre 2003. 
 
                     Il Giudice di pace: Manfren